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Regesto

Disposizioni di esecuzione ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LPT. Ampliamento di una fabbrica in una zona con inquinamento atmosferico eccessivo; limitazione delle emissioni secondo l'art. 12 LPA; piano dei provvedimenti secondo gli art. 31 segg. OIAt.
1. Esame di una decisione cantonale in cui un ricorso è dichiarato, in via principale, irricevibile e, a titolo subordinato, è respinto nel merito (consid. 2b).
2. L'art. 33 cpv. 2 LPT non concerne soltanto le disposizioni di esecuzione in materia di pianificazione del territorio in senso proprio, ma anche tutte le prescrizioni in materia edilizia che conferiscono un contenuto concreto alla regolamentazione delle zone (consid. 4b; precisazione della giurisprudenza).
3. Esame di un nuovo impianto fisso (ampliamento di una fabbrica) che non causa di per sé alcun inquinamento atmosferico eccessivo, ma che è installato in una zona dove l'inquinamento globale dell'aria è eccessivo. Determinazione dei limiti delle emissioni secondo i principi della coordinazione e dell'uguaglianza degli oneri. Coordinazione assicurata da un piano dei provvedimenti. Rifiuto, nel caso in esame, d'imporre una limitazione delle emissioni più severa nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia (consid. 5b-h).

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Referenzen

Artikel: art. 33 cpv. 2 LPT