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Regesto

Revoca di un contratto d'architetto; art. 404 CO, maggiorazioni dell'onorario ai sensi degli art. 5.5 e 8.1 della Norma SIA 102 (edizione 1969).
1. Qualificazione giuridica del contratto d'architetto, diritto di revoca ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO: conferma della giurisprudenza introdotta con DTF 109 II 464 consid. 3 (consid. 2).
2. Se i lavori dell'architetto sono stati interrotti per fatto del committente prima della revoca del mandato, il committente non può rifiutare il pagamento della maggiorazione d'onorario ai sensi dell'art. 8.1 della Norma SIA 102 adducendo che la revoca non è intempestiva per aver l'architetto già annullato le disposizioni prese in precedenza (consid. 3).
3. L'art. 404 cpv. 2 CO che, secondo la giurisprudenza, non dà diritto al risarcimento del lucro cessante, esclude il diritto d'ottenere la maggiorazione d'onorario prevista dall'art. 5.5 della Norma SIA 102 (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 109 II 464

Artikel: art. 404 CO, art. 404 cpv. 1 CO, art. 404 cpv. 2 CO