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Regesto

Art. 7 cpv. 1 lett. c e d LAFam; concorso di diritti.
Quando esiste un chiaro accordo fra i genitori divorziati secondo cui il figlio vive settimanalmente dalla madre e dal padre in forma alternata e ciò corrisponde anche alle circostanze concrete, occorre tenerne conto. In tal caso, il diritto agli assegni famigliari non è fissato secondo l'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. Il domicilio civile del figlio non è determinanate nel quadro dell'esame dell'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam (consid. 5.2).
Il centro degli interessi deve essere stabilito secondo ulteriori criteri, poiché in caso di affidamento paritario alternato non è possibile accertare secondo le disposizioni sulla custodia il Cantone di domicilio del figlio a norma dell'art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam. Il domicilio si trova nel luogo di residenza, in cui esistono le relazioni più strette (consid. 5.3).