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Regesto

Art. 125 CC; contributo di mantenimento in favore del coniuge; principio e metodo prescritto per la sua commisurazione.
Presa in considerazione delle nuove risorse e dei nuovi oneri del coniuge debitore nei casi in cui le condizioni di una modifica rilevante e durevole della sua situazione finanziaria si realizzino già prima della sentenza di divorzio (consid. 4.1.1 e 4.2.3).
Ipotesi nelle quali è ammissibile scostarsi dal calcolo secondo le spese effettive dei coniugi durante il matrimonio ed applicare il metodo del minimo esistenziale allargato con ripartizione dell'eccedenza tra i coniugi (consid. 4.2.1).
Condizioni per un'imputazione di un reddito ipotetico al coniuge creditore degli alimenti (consid. 4.2.2).
In caso di nuove nozze, il secondo marito non è tenuto a compensare la perdita del mantenimento dovuto dal primo marito, a meno che si sia impegnato in questo senso (consid. 4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 125 CC