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Regesto

Art. 47 cpv. 1 e 3 lett. b, art. 126 cpv. 3 LStr; art. 73 OASA; ripristino dei termini per il ricongiungimento familiare di familiari di stranieri.
Disposti legali determinanti (consid. 3.1) e ragionamento del Tribunale cantonale (consid. 3.2).
Gli stranieri che hanno presentato senza successo una prima domanda di ricongiungimento familiare allorché non fruivano di alcun diritto in proposito possono, quando sorge detto diritto, formulare una nuova domanda per quanto la prima sia stata depositata nei termini previsti dall'art. 47 LStr (art. 73 OASA) e che la seconda sia introdotta negli stessi termini a contare dal momento in cui nasce il diritto al ricongiungimento (consid. 3.3).

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Referenzen

Artikel: art. 73 OASA