Regesto
Risarcimento per la costruzione sul fondo altrui (art. 672 cpv. 1 CC); ipoteca legale.
In garanzia del risarcimento sgorgante dall'art. 672 cpv. 1 CC, colui che ha costruito con l'accordo del proprietario fondiario confidando nel fatto che potrŕ acquistare il fondo beneficia di una ipoteca legale analoga all'ipoteca degli artigiani ed imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; consid. 4).
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Referenzen
Artikel: art. 672 cpv. 1 CC, art. 837 cpv. 1 n. 3 CC