Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 2 cpv. 1 e 2 OIC, cifra marginale 210 OIC Allegato. L'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari resi necessari dall'infermità congenita già sin dall'inizio della terapia, anche se a quel momento l'infermità non adempiva ancora il requisito di gravità cui il disciplinamento regolamentare subordina il riconoscimento delle prestazioni, purché simile presupposto si sia realizzato successivamente (consid. 3c).
Art. 48 cpv. 2, 2a frase LAI. Dev'essere reputato momento della conoscenza dei fatti motivanti il diritto alle prestazioni quello della conoscenza della gravità delle condizioni di salute (conferma della giurisprudenza), in casu quando l'assicurato è stato informato di reperti radiologici (consid. 4b).
Art. 103 lit. b, 132 lit. c OG, art. 62 cpv. 3 PA. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ricorrente non deve essere reso edotto del fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni intende riformare il giudizio cantonale a detrimento dell'amministrazione (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 2 cpv. 1 e 2 OIC, art. 62 cpv. 3 PA