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Regesto

Art. 15 LAINF; art. 22 cpv. 3 e art. 23 cpv. 3 OAINF; guadagno assicurato per il calcolo dell'indennità giornaliera di un lavoratore temporaneo.
Salario determinante per l'indennità giornaliera di un lavoratore temporaneo che si infortuna poco dopo l'inizio del lavoro per l'impresa d'impiego (consid. 4). Va stabilito in base all'attività concretamente esercitata prima dell'infortunio se ricorrono le condizioni dell'art. 23 cpv. 3 OAINF (consid. 4.3). La durata effettiva dell'occupazione non è di particolare rilievo per il calcolo del guadagno assicurato determinante per le indennità giornaliere (consid. 4.4). Se non ricorrono le condizioni dell'art. 23 cpv. 3 OAINF, l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario ricevuto prima dell'infortunio nel concreto rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 15 cpv. 2 LAINF in relazione con l'art. 22 cpv. 3 OAINF (consid. 4.5 e 4.6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 22 cpv. 3 e art. 23 cpv. 3 OAINF, art. 23 cpv. 3 OAINF, Art. 15 LAINF, art. 15 cpv. 2 LAINF