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Regesto a

Art. 70 Cost.: Obbligo per le autorità federali di utilizzare la lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini.
Né il principio dell'equivalenza delle lingue, né il principio della lingua ufficiale vietano ai collaboratori di un'autorità federale (in concreto, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero) di redigere delle comunicazioni interne in una delle lingue nazionali che non è la lingua ufficiale utilizzata concretamente nei rapporti con l'amministrato. (consid. 4)

Regesto b

Art. 84 § 4, art. 87 del regolamento n. 1408/71; art. 48 § 1 e art. 115 del regolamento n. 574/72: Diritto alla traduzione di un rapporto medico.
Dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71 (segnatamente: art. 87) o del suo regolamento di applicazione non è desumibile il diritto dell'assicurato ad ottenere la traduzione in francese di un rapporto medico redatto nella lingua dello Stato di residenza (Spagna). Un simile diritto non può nemmeno essere dedotto dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni. (consid. 3)

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 70 Cost., § 4, art. 87 del, § 1 e art. 115 del