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Regesto

Art. 2 disp. trans. Cost.; compatibilità delle disposizioni di diritto cantonale in materia di navigazione con la legge federale sulla navigazione interna (LNI).
1. Rimedio giuridico ammissibile per impugnare un decreto cantonale che vieta la navigazione su di una parte delle acque situate nel Cantone (consid. 1b). Legittimazione di un'associazione di canoisti a interporre un ricorso di diritto pubblico (consid. 1c, bb).
2. Disposizioni quadro di diritto federale che danno ai Cantoni la competenza di limitare l'uso comune delle vie d'acqua prescrivendo delle limitazioni alla navigazione (consid. 2 e 3).
3. Sono conformi al diritto federale sia un divieto generale, di diritto cantonale, di navigare su quattro determinati corsi d'acqua (consid. 4 e 5) che un divieto di navigare in inverno su di una parte delle acque cantonali (consid. 6).
4. È per converso contrario al diritto federale un divieto di navigare d'estate dalle 22.00 alle 08.00 sulle vie d'acqua che sono già comprese nel divieto di navigazione invernale (consid. 7).