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Regesto

Ricorso di diritto pubblico. Rigetto provvisorio. Arbitrio.
La decisione dell'autorità cantonale d'ultima istanza che accorda o rifiuta il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
Potere d'esame del giudice del rigetto e del Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico, quando il debitore escusso, invocando gli art. 20 CO e 157 CP, fa valere la nullità del contratto (in concreto, un prestito con interessse ritenuto eccessivo) prodotto dal creditore come riconoscimento di debito (consid. 2 e 3).

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Referenzen

Artikel: art. 20 CO