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Regesto

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 CC). Raggruppamento dei terreni.
Quando il proprietario di immobili compresi nel perimetro di un raggruppamento dei terreni costruisce su di un fondo che gli è attribuito nel nuovo riparto, ma di cui non può ancora disporre nel registro fondiario (cfr. art. 656 cpv. 2 CC), l'imprenditore deve far iscrivere l'ipoteca legale sulle particelle che appartenevano al committente nel vecchio riparto, chiedendo che il pegno venga trasferito sull'immobile che il committente riceve in sostituzione (art. 802 CC) e su cui esso esegue lavori, non appena le formalità connesse con il raggruppamento siano compiute nel registro fondiario.

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Referenzen

Artikel: art. 837 CC, art. 656 cpv. 2 CC, art. 802 CC