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Regesto

Autorizzazione di dissodare; LF dell'11 ottobre 1902/18 marzo 1971 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF) e relativa ordinanza d'esecuzione del 1o ottobre 1965/25 agosto 1971 (O VPF).
1. Art. 98 lett. g OG, art. 25bis cpv. 3 OVPF.È legittimato a ricorrere contro una decisione che nega il permesso di dissodamento anche il venditore del terreno da dissodare, ove sia egli che l'acquirente presupponessero, al momento della compravendita, la dissodabilità di detto terreno (consid. 1).
2. Art. 31 LVPF, art. 24 cpv. 1 O VPF.
Il divieto di diminuire l'area boschiva svizzera di cui agli articoli 31 LVPF e 24 cpv. 1 OVPF va inteso nel senso che non può essere diminuita, in linea di principio, l'area di un bosco concretamente esistente (consid. 2).
3. Art. 26 cpv. 3 OVPF.
La connessione necessaria tra il dissodamento e l'opera prevista non costituisce un'esigenza assoluta, ma soltanto uno degli aspetti rilevanti nella ponderazione degli interessi (consid. 3 e 4).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 25bis cpv. 3 OVPF, Art. 31 LVPF, Art. 26 cpv. 3 OVPF