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Regesto

Art. 35 cpv. 3 LBVM (versione del 24 marzo 1995); art. 37 cpv. 3 LFINMA; art. 3 cpv. 2 OBVM; art. 12 cpv. 1 lett. h e art. 12 cpv. 2 Oem-CFB; commercio illecito di valori mobiliari nel quadro di un gruppo attivo senza autorizzazione come ditta di emissione.
I compiti della Commissione federale delle banche, rispettivamente dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, comprendono anche l'accertamento dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione imposta dalla legislazione sui mercati finanziari e la conduzione di inchieste su intermediari finanziari che esercitano la loro attività violando le disposizioni legali (consid. 3.1). Un'attività soggetta ad autorizzazione può risultare da una suddivisione delle mansioni all'interno di un gruppo (consid. 3.2). Imputabilità di atti alle attività di un gruppo che, nel quadro di offerte pubbliche sul mercato primario, persegue l'obiettivo di vendere titoli di dubbio valore ad investitori terzi (consid. 4). Ammissibilità di un divieto di operare quale commerciante di valori mobiliari e di fare pubblicità pronunciato contro l'organo di una società posta in liquidazione quale "effetto riflesso" dell'attività illegale di quest'ultima (consid. 5). Regime degli emolumenti nelle procedure di vigilanza borsistica (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 35 cpv. 3 LBVM, art. 37 cpv. 3 LFINMA, art. 3 cpv. 2 OBVM, art. 12 cpv. 2 Oem-CFB