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Regesto

Art. 27 cpv. 2 LEF e art. 29 LEF: autorizzazione ad esercitare la professione di rappresentante nel procedimento esecutivo.
Descrizione della regolamentazione vodese in materia di rappresentanza delle parti (consid. 2).
Giusta l'art. 29 LEF, l'approvazione federale è una condizione di validità delle disposizioni cantonali di esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (consid. 3a). La legge vodese sulla rappresentanza delle parti, che ha ottenuto una tale approvazione, costituisce una base legale sufficiente per permettere al Canton Vaud di sottoporre a autorizzazione la rappresentanza delle parti nel procedimento esecutivo (consid. 3b).
Portata e condizioni di applicazione dell'art. 27 cpv. 2 LEF (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 27 cpv. 2 LEF, art. 29 LEF