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Regesto

Art. 3 cpv. 2 lett. a LPT, art. 3 e 26 segg. OPT; realizzazione di un campo da golf su una superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC).
Non è di principio escluso che le superfici per l'avvicendamento delle colture possano essere prese in considerazione per un'utilizzazione diversa da quella agricola, se risulta giustificata da interessi preponderanti. Occorre tuttavia ponderare tutti gli interessi in causa e considerare che il Cantone deve assicurare costantemente la quota dell'estensione totale minima di SAC attribuitagli (consid. 3.3).
La realizzazione di un campo da golf nell'area SAC altera fortemente la fertilità del suolo su ampie parti del terreno. Possono quindi essere computate nella SAC solo le superfici che ne rispettano costantemente i criteri qualitativi (consid. 4.1 e 4.2).
In concreto, le autorità incaricate della pianificazione non hanno sufficientemente valutato la perdita di SAC e gli interessi dell'agricoltura (consid. 4.3 e 4.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 3 cpv. 2 lett. a LPT