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Regesto

Art. 29quater e art. 31 LAVS (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1997), cifra 1 lett. c cpv. 8 e cifra 1 lett. g delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS; art. 2 del decreto federale 19 giugno 1992 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento; art. 53ter cpv. 3 OAVS (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996): Determinazione di una nuova rendita di vecchiaia in seguito a nuove nozze.
- Il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia, insorta prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, in seguito a nuove nozze del titolare posteriormente a questo momento non rientra nel campo d'applicazione del diritto transitorio.
- Oltre il testo dell'art. 31 LAVS ogni modificazione dello stato civile costituisce di massima motivo di determinazione di una nuova rendita a prescindere dal momento dell'insorgere del diritto alla prestazione. Se esso sussisteva già anteriormente al 1o gennaio 1997, ma la rendita sia stata oggetto di una nuova determinazione giusta il nuovo diritto, simile avvenuta modifica deve essere considerata alla stregua di un primo caso di rendita ai sensi dell'art. 31 LAVS.
- È contraria alla legge la cifra marginale 6014 della circolare II edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul calcolo delle rendite in caso di modifiche o commutazioni secondo cui le rendite di divorziate alle quali, in base al decreto federale sul miglioramento delle prestazioni AVS e AI 19 giugno 1992, si sono potuti aggiungere accrediti per compiti educativi interi vanno in seguito a nuove nozze ricalcolate senza tener conto degli accrediti per compiti educativi.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 31 LAVS, Art. 29quater e art. 31 LAVS, art. 2 del, art. 53ter cpv. 3 OAVS

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