Regesto
Art. 12 LEF; art. 1 cpv. 2 CC. Pagamento fatto all'ufficio dopo la fine dell'esecuzione. Lacuna della legge?
1. Secondo la legislazione vigente, l'ufficio non puň ricevere un pagamento fatto per un'esecuzione estinta (consid. 1).
2. Fintantoché il debitore non provi che il titolare dell'attestato di carenza di beni č irreperibile, non si pone la questione di un'eventuale lacuna della legge (consid. 2).
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Artikel: Art. 12 LEF, art. 1 cpv. 2 CC