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Regesto

Art. 17 cpv. 4 OIVA e cifra 15 dell'allegato all'OIVA; attività nell'ambito ecologico; prestazioni fornite nell'esercizio del potere pubblico.
Dal momento che l'art. 8 cpv. 2 Disp. trans. Cost. non dispone nulla in proposito, il Consiglio federale può prevedere, senza violare il principio della neutralità concorrenziale e in sintonia con il diritto comunitario, che soltanto le prestazioni delle collettività pubbliche fornite nell'esercizio della loro sovranità non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (art. 17 cpv. 4 OIVA; consid. 5-7). Costituiscono delle prestazioni fornite nell'esercizio della sovranità quelle non commerciabili, né suscettibili di essere compiute da terzi, effettuate da un'autorità pubblica che agisce in virtù del diritto pubblico e dispone di mezzi coercitivi nei confronti del cittadino; le prestazioni fornite nell'ambito ecologico non sono tali (consid. 8).

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Referenzen

Artikel: Art. 17 cpv. 4 OIVA