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Regesto

Art. 28 bis CDI CH-FR; art. 14 cpv. 3, 4 e 5 LAAF; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; notificazione alle persone interessate e alle persone legittimate a ricorrere residenti all'estero; pubblicazione nel Foglio federale.
La CDI CH-FR non disciplina la notificazione, a persone residenti in Stati terzi, di atti concernenti una procedura di assistenza amministrativa, di modo che si applica la LAAF (consid. 3).
L'art. 14 cpv. 3 LAAF non autorizza l'Amministrazione federale delle contribuzioni a costringere un detentore delle informazioni a invitare le persone interessate o legittimate a ricorrere residenti all'estero a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera (consid. 4-6).
I due metodi alternativi di notificazione previsti all'art. 14 cpv. 5 LAAF (pubblicazione nel Foglio federale o notificazione per il tramite dell'autorità richiedente) sono sussidiari rispetto alla notificazione diretta di cui all'art. 14 cpv. 4 LAAF. In caso di applicazione dell'art. 14 cpv. 5 LAAF l'Amministrazione federale delle contribuzioni può scegliere tra i due metodi di notificazione (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 14 cpv. 5 LAAF, art. 14 cpv. 3, 4 e 5 LAAF, art. 14 cpv. 3 LAAF, art. 14 cpv. 4 LAAF