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Regesto

Polizia degli stranieri; art. 23 cpv. 1 della legge federale 26 marzo 1931.
1. Allestimento di falsi documenti di legittimazione mediante apposizione dell'impronta digitale e della firma supposta su una falsa tessera d'identità francese. Consid. 2.
2. I "documenti di legittimazione" menzionati in detto articolo comprendono non solo i documenti provenienti dalle autorità svizzere, ma anche quelli rilasciati dal paese d'attinenza e che, per la loro destinazione oggettiva, devono servire a provare, secondo la legge svizzera, l'identità e la cittadinanza del titolare. Consid. 3.