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Regesto

1. Sorveglianza telefonica.
L'art. 171b CPP/BE non esclude una sorveglianza telefonica nella fase iniziale dell'inchiesta (consid. 2b). Tale disposizione può servire altresì come base legale per misure preventive, ove la natura e la gravità del reato temuto giustifichino questa restrizione della libertà personale (consid. 2c in fine).
2. Impiego d'agenti infiltrati.
a) L'impiego di agenti infiltrati è, in linea di principio, lecito, anche senza una base legale espressa, nella misura in cui la natura del reato giustifichi il carattere occulto dell'inchiesta e l'agente infiltrato svolga le indagini sull'attività delittuosa mantenendo un'attitudine prevalentemente passiva, senza determinare l'interessato ad agire e senza provocare la commissione del reato mediante una propria influenza (consid. 3). Nella fattispecie si trattava di corroborare l'esistenza d'infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti, inizialmente solo sospettate (consid. 4).
b) Non è contrario ai principi della procedura penale né ai diritti costituzionali che un agente infiltrato non sia citato come teste avanti il tribunale e non sia sentito personalmente, in modo che la sua identità e la sua attività possano essere mantenute segrete (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 171b CPP