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Regesto

Art. 27 cpv. 1 LDIP; riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera, ordine pubblico.
L'assenso a un divorzio consensuale contenuto in una procura conferita a un avvocato può essere compreso quale dichiarazione nei confronti del tribunale della volontà di divorziare (consid. 3).
La necessità che, nel caso di un divorzio consensuale, il tribunale si convinca con sufficiente sicurezza della volontà di divorziare dei coniugi fa parte dell'ordine pubblico svizzero. La prova della volontà di divorziare non deve però risultare necessariamente dall'audizione personale dei coniugi innanzi al tribunale, ma può pure essere apportata con una dichiarazione scritta (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 27 cpv. 1 LDIP