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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 40 e 152 cpv. 3 LIFD; diritto di essere sentito oralmente in una procedura per punire una (tentata) sottrazione fiscale; prescrizione del diritto di procedere al ricupero d'imposta.
Inizio del termine di prescrizione del diritto di procedere al ricupero d'imposta per i periodi fiscali biennali (consid. 6).
Contrariamente alle procedure di tassazione e di ricupero d'imposta, la procedura per punire una (tentata) sottrazione fiscale rientra nel campo d'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU ("accusa penale"), ragione per la quale, fatte salve circostanze particolari e in principio riguardo ai soli aspetti legati alle infrazioni fiscali, il contribuente puň prevalersi di un diritto di essere sentito oralmente da un tribunale che dispone di piena cognizione (consid. 9).

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Referenzen

Artikel: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 40 e 152 cpv. 3 LIFD