Regesto
Privazione della libertà a scopo d'assistenza.
1. Con il ricorso per riforma contro la privazione della libertà a scopo d'assistenza può essere fatta valere anche la violazione dell'art. 397f cpv. 2 CC, secondo cui il giudice accorda, se necessario, un patrocinatore alla persona interessata (consid. 1).
2. Condizioni per l'attribuzione di un patrocinatore. Il solo fatto che la persona interessata soffra di una malattia psichica e che il collocamento comporti una considerevole limitazione dei suoi diritti non rende ancora necessaria l'attribuzione di un patrocinatore (consid. 2, 3).
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Referenzen
Artikel: art. 397f cpv. 2 CC