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Regesto

1. Art. 162 CP, violazione d'un segreto di fabbrica.
a) Che cosa è un segreto di fabbrica? A chi appartiene quando un impiegato contribuisce a crearlo? (consid. 2 a).
b) Esistenza e durata dell'obbligo contrattuale di custodire un segreto di fabbrica (consid. 2 b).
c) Quando una persona giuridica trae profitto dalla rivelazione d'un segreto di fabbrica, l'organo che ha agito non è punibile nè in virtù del cp. 2, nè quale complice dell'autore che ha contravvenuto al cp. 1 (consid. 2 c).
2. Art. 13 lit. g LCS, concorrenza sleale mediante sfruttamento d'un segreto di fabbrica.
a) Segreto di fabbrica (consid. 3 a).
b) L'infrazione è commessa soltanto se l'autore e il leso sono in concorrenza economica (consid. 3 b).
c) Il complice è punibile anche se non lo è l'autore principale (consid. 3 b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 162 CP