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Regesto

Assicurazione sulla vita altrui. Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto. Reticenza. Art. 4, 6 e 74 cpv. 3 LCA.
1. Forma della convenzione secondo la quale la reticenza della persona per il cui decesso l'assicurazione è conclusa è opponibile allo stipulante e permette all'assicuratore di recedere dal contratto (consid. 1 a).
Interpretazione delle clausole della proposta d'assicurazione secondo le regole della buona fede e il cosiddetto principio dell'affidamento (consid. 1 b e c).
2. Portata della reticenza che la persona da assicurare ha commesso nelle risposte alle domande scritte contenute non nella proposta d'assicurazione stessa, ma nel rapporto della visita medica riprodotto su di un formulario stampato, separato dalla proposta (consid. 2).
3. Esempio di reticenza della persona da assicurare, per quanto concerne il suo stato di salute (consid. 3).
4. Sono rilevanti ai sensi dell'art. 4 LCA tutti i fatti propri a influire sull'apprezzamento del rischio da parte dell'assicuratore. Non importa se tali fatti sono o no in rapporto di causalità con il danno, ad esempio con il decesso dell'assicurato (consid. 4).
L'avente diritto può tuttavia provare che l'assicuratore avrebbe concluso il contratto alle condizioni convenute anche se avesse conosciuto i fatti che la persona da assicurare non ha rilevato o che ha rilevato in modo inesatto o incompleto. Quando questa prova è portata? (consid. 5).
5. Effetti della risoluzione del contratto da parte dell'assicuratore nel caso in cui l'assicurazione non ha un valore di riscatto (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 4, 6 e 74 cpv. 3 LCA, art. 4 LCA