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Regesto

Art. 23 segg. CO, 47 LBI. Ritiro dovuto ad errore di una domanda di brevetto.
Applicazione degli art. 23 segg. CO alla procedura di rilascio di un brevetto (consid. 2-3).
Il depositante che intenda invalidare per errore nella dichiarazione il ritiro di una domanda di brevetto deve rendere verosimile d'aver effettuato tale ritiro in seguito ad un errore non imputabile a propria colpa. Egli deve esprimere la sua volontà di non mantenere il ritiro entro due mesi dalla scoperta dell'errore, ma al più tardi entro il termine di un anno dal ritiro della domanda (consid. 4).