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Regesto

Art. 270 cpv. 1 PP; legittimazione del danneggiato a ricorrere per cassazione; art. 23 LCSl.
Ricapitolazione delle tre condizioni alle quali il nuovo testo dell'art. 270 cpv. 1 PP subordina la legittimazione del danneggiato a proporre ricorso per cassazione, con la precisazione che, anche nell'ipotesi in cui tali condizioni non siano adempiute, la vittima deve poter ricorrere per cassazione al Tribunale federale per far valere che le autoritŕ cantonali non le hanno accordato tutti i diritti conferitile dalla LAV e il querelante deve poter sollevare dinanzi al Tribunale federale una pretesa violazione degli art. 28 segg. CP (consid. 2).
Un rifiuto sistematico di perseguire penalmente le infrazioni alla LCSl viola il diritto federale (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 270 cpv. 1 PP, art. 23 LCSl