Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 5 cpv. 2, art. 189 cpv. 1 lett. b Cost.; art. 66a CP; art. 5 par. 1 Allegato I ALC; art. 31 par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; espulsione penale di cittadini UE e accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il Tribunale federale giudica anche le controversie per violazione del diritto internazionale (consid. 3.3).
Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) la Svizzera ha in sostanza conferito ai cittadini degli Stati membri dell'UE un diritto ampio e reciproco a esercitare un'attività economica. L'ALC non ha alcun influsso sulla legislazione in materia di diritto penale. Nell'interpretazione delle disposizioni legali la Svizzera deve tuttavia tener conto degli obblighi previsti dal diritto internazionale (consid. 3.4.1).
Secondo l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (consid. 3.5).
Nel contesto dell'espulsione penale - per quanto riferita a cittadini di Stati membri dell'UE - occorre pertanto esaminare nel caso concreto se la misura è proporzionata allo scopo di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici (consid. 3.9).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 5 par. 1 Allegato I ALC, Art. 5 cpv. 2, art. 189 cpv. 1 lett. b Cost., art. 66a CP