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Regesto

Art. 8 lett. b Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale, art. 1 Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 1969 (in vigore dal 25 febbraio 1974).
L'iscrizione all'assicurazione italiana ai sensi dell'art. 8 lett. b Convenzione in virtù dell'art. 1 Protocollo aggiuntivo è riconosciuta soltanto a decorrere dal momento in cui il cittadino italiano è posto al beneficio di una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane e non dal momento in cui sarebbe sorta un'eventuale pretesa alla stessa.