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Regesto

Testamento olografo. Luogo della stesura (art. 505 cpv. 1 CC).
Dev'essere indicato il luogo in cui il testamento è stato steso. L'esattezza di questa indicazione è presunta; la prova contraria può essere addotta anche mediante fatti estrinsechi al testamento (consid. 1).
Anche se esistono più località aventi lo stesso nome, l'indicazione di questo nome basta in ogni caso quando la località in cui l'atto è stato steso è accertata o può essere determinata con sicurezza. Non è necessario indicare uno spazio geografico o un circondario amministrativo più ristretti del comune territoriale, quali che siano la sua natura e denominazione (comune territoriale propriamente detto, comune politico, ecc.). Può bastare, secondo le circostanze, un'indicazione meno precisa (regione del paese, tratta d'un viaggio)? Questione lasciata indecisa (consid. 2).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 505 cpv. 1 CC