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Regesto

Art. 16 cpv. 2 LCStr, art. 105 cpv. 2 OG, art. 9 e 29 Cost., art. 45, 47 lett. a e 49 cpv. 1 CPGA/FR. Revoca della licenza di condurre, dovere di collaborazione dell'interessato durante il procedimento.
Non si conforma ai suoi doveri di collaborazione chi nell'ambito del procedimento amministrativo richiede, tramite il suo avvocato, la sospensione della procedura affinché il giudice penale possa statuire su una precisa questione di fatto preliminare e poi si limita, dopo una breve esposizione orale dei motivi e nonostante la possibilità di esigere una motivazione scritta, a produrre il dispositivo della sentenza penale silente sulla questione posta. In queste circostanze, l'autorità amministrativa non viola le regole essenziali di procedura se lascia sopportare all'interessato le conseguenze dell'allegato non comprovato.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 16 cpv. 2 LCStr, art. 105 cpv. 2 OG, art. 9 e 29 Cost.