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Regesto

Art. 137 e 138 LIFD; imposte alla fonte; restituzione da parte dell'autorità di tassazione di imposte in eccesso; termine per formulare la relativa richiesta.
Il termine previsto dall'art. 137 cpv. 1 LIFD per chiedere l'emanazione di una decisione sull'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento non implica che, se non viene emanata alcuna decisione, alla scadenza di tale termine la ritenuta d'imposta alla fonte acquisisce forza di cosa giudicata. Di conseguenza, dopo tale momento non solo l'autorità di tassazione può ancora esigere il versamento di eventuali arretrati, come stabilito dall'art. 138 cpv. 1 LIFD, ma anche il debitore della prestazione imponibile può ancora pretendere la restituzione di imposte versate in misura eccessiva (consid. 2-6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 137 e 138 LIFD, art. 137 cpv. 1 LIFD, art. 138 cpv. 1 LIFD