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Regesto

OCF del 19 febbraio 1954 concernente il mercato delle uova e l'approvvigionamento con uova (Disciplinamento del mercato delle uova). Obbligo di chiedere un'autorizzazione per aprire una grande azienda di produzione di uova (art. 2).
1. Dal fatto che un'azienda abbia un effettivo di capi adulti eccedente quello autorizzato consegue soltanto che essa perde la possibilità di smerciare le proprie uova con l'aiuto della Confederazione, tramite le organizzazioni incaricate di raccogliere le uova indigene e tramite gli importatori (consid. 1).
2. Scopo Delta legge sull'agricoltura e dell'ordinanza sul disciplinamento del mercato delle uova. La regolamentazione posta dall'art. 2 dell'OCF può essere fondata sull'art. 23 cpv. 1 lett. c della legge sull'agricoltura (consid. 2).
3. Criteri per distinguere le aziende di produzione di uova che abbisognano di protezione da quelle che non ne abbisognano (consid. 3).
4. Un'autorizzazione può essere revocata ove sia stata accordata a torto in base ad indicazioni fallaci del richiedente, od ove non sia più giustificata in ragione di mutate circostanze di fatto (consid. 4).
5. La censura della disparità di trattamento non è fondata laddove l'amministrazione sia intenzionata ad applicare la disciplina determinante in tutti i casi futuri (consid. 5).