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Regesto

Art. 85 lett. a OG; iniziativa popolare tendente a stabilire nella Costituzione cantonale il diritto all'abitazione; dichiarazione d'inammissibilità.
Per garantire il diritto all'abitazione, l'iniziativa in questione intende combattere la speculazione fondiaria e immobiliare, gli aumenti delle pigioni e la penuria delle abitazioni, come pure rafforzare il potere di decisione degli abitanti; di per sé, tali obiettivi non sono contrari al diritto federale (consid. 4). Per converso, le misure concrete proposte, ossia il congelamento dei prezzi dei terreni e l'immissione obbligatoria sul mercato delle abitazioni non occupate, assumono un carattere di generalità tale da renderle incompatibili con il diritto federale (consid. 5). Poiché queste misure concrete rappresentano la parte essenziale dell'iniziativa e poiché gli altri elementi sono soltanto l'affermazione di principi certamente conformi alla Costituzione, ma di rilevanza minore, la sanzione dell'inammissibilità non viola nella fattispecie il diritto d'iniziativa dei cittadini (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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Artikel: Art. 85 lett. a OG

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