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Regesto

Art. 32 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LADI in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 2 OADI: Perdita di lavoro computabile; altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. L'organizzatrice di gite di canyoning che, a seguito delle pressioni esercitate dalle autorità di due Stati e dai congiunti delle vittime decedute il 27 luglio 1999 nel Saxetbach (Oberland bernese), rinuncia alla continuazione di tale attività subisce una perdita di lavoro computabile, addebitabile a circostanze che non le possono essere imputate.
Art. 32 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 lett. a LADI: Perdita di lavoro inevitabile; normale rischio aziendale. L'assicurata non doveva prevedere l'evoluzione straordinaria ed inaudita degli eventi nella primavera successiva alla disgrazia dell'estate 1999, per cui si è in presenza di una fattispecie inevitabile, non rientrante nel normale rischio aziendale.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 32 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LADI, art. 51 cpv. 1 e 2 OADI