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Regesto

Art. 41 num. 1 cpv. 1 e 2 CP. Sospensione condizionale della pena nel caso di guida in stato di ebrietà.
1. La situazione personale dell'autore da una parte, le circostanze particolari dell'atto dall'altra, non vanno valutate separatamente, ma insieme, quando si debba giudicare se il condannato offra garanzie per un durevole buon comportamento e meriti, dato il complesso della sua personalità, la sospensione condizionale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 1 a).
2. Per il resto, la giurisprudenza seguita sin qui dal Tribunale federale è mantenuta (consid. 1 b).
3. Non basta la supposizione, ma occorre la prova che il condannato conduceva vita regolare (consid. 2).