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Regesto

Art. 19 cpv. 1 LAINF; art. 11 OAINF; momento in cui il più presto possibile può avere inizio una rendita in caso di ricadute ed esiti tardivi senza cure mediche.
Se nel momento dell'annuncio della ricaduta - diversamente dal caso di cui alla DTF 140 V 65 - non c'è alcuna cura medica, dal cui termine dipenderebbe l'inizio del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 LAINF), l'inizio del diritto alla rendita deve essere stabilito al più presto nel momento dell'inoltro dell'annuncio di infortunio o di ricaduta (consid. 6.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 140 V 65

Artikel: Art. 19 cpv. 1 LAINF, art. 11 OAINF