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Regesto

Art. 9 LPGA; art. 43bis cpv. 2 e art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS; art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI (nella sua versione in vigore fino a fine 2007); domanda tardiva; ricupero più esteso di assegni per grandi invalidi non riscossi.
La giurisprudenza ammette solo in modo molto restrittivo che uno stato di fatto oggettivamente giustificante il diritto alla prestazione non sia stato riconoscibile o che la persona assicurata malgrado relativa conoscenza sia stata impedita a causa di malattia di annunciarsi o di incaricare qualcuno di provvedere all'inoltro della domanda; casistica in materia (consid. 4).
Determinante per il ricupero relativo a un periodo anteriore a quello di dodici mesi dalla presentazione della domanda è la conoscenza dei fatti motivanti il diritto alla prestazione da parte della persona assicurata o del suo rappresentante legale. A un tale diritto al ricupero non si oppone la circostanza che le terze persone menzionate agli art. 66 OAI e 67 OAVS, autorizzate a far valere il diritto, abbiano eventualmente avuto conoscenza dello stato di fatto dante diritto alla prestazione già in epoca anteriore (conferma della giurisprudenza in DTF 108 V 226 e DTF 102 V 112 consid. 2c pag. 117; consid. 6.1 e 6.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 108 V 226, 102 V 112

Artikel: Art. 9 LPGA, art. 66 OAI