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Regesto

Art. 21 LCSl, art. 2 e art. 3 OL; annuncio pubblico di una liquidazione o di una operazione analoga tendente ad accordare temporaneamente vantaggi particolari agli acquirenti.
Per determinare se un venditore offra vantaggi particolari e temporanei che non accorderebbe normalmente, non ci si deve fondare sul senso che egli ha inteso dare al suo annuncio, bensě sull'impressione globale che quest'ultimo desta nel pubblico.
Č pubblico l'annuncio fatto in un supermercato frequentato da un numero assai elevato di persone che vi accedono anche senza un proposito preciso di effettuare acquisti.
Il rispetto dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi non dispensa dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione necessaria, nelle condizioni fissate dall'OL per annunciare pubblicamente una liquidazione o un'operazione analoga.

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Referenzen

Artikel: Art. 21 LCSl, art. 2 e art. 3 OL