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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 82 lett. b LTF; imposizione del valore locativo; principio di uguaglianza; equità fiscale orizzontale; controllo astratto delle norme.
Fondamenti della procedura di controllo astratto delle norme davanti al Tribunale federale (consid. 2.2 e 2.3).
Dettami costituzionali in relazione all'imposizione del valore locativo. In base al principio di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.), il valore locativo deve di regola corrispondere al valore locativo di mercato. È lecito distanziarsi al ribasso dal valore locativo di mercato solo se non si scende sotto la soglia del 60 % (consid. 3.2-3.4).
Conferma di questa giurisprudenza (consid. 4.5). Una regolamentazione fiscale cantonale che porta, in un numero considerevole di casi, a uno scarto di più del 40 % dal valore locativo di mercato non è conciliabile con gli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. (consid. 4.5.2). La normativa di Basilea-Campagna, che prevede in singoli casi l'aumento di valori locativi troppo bassi, non permette di eliminare le violazioni del principio di uguaglianza inerenti al sistema, tanto più se si considera che una correzione per via giudiziaria dell'incostituzionalità al di fuori di una procedura di controllo astratto delle norme è difficilmente possibile (consid. 4.5.3).

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Artikel: Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost., art. 82 lett. b LTF