Regesto
1. Un ricorso per nullità secondo gli art. 68 e segg. OG non può fondarsi su motivi che il ricorrente non ha fatto valere nella procedura cantonale, benchè ne avesse avuto l'occasione.
2. Una volta proposta l'azione di divorzio, il giudice può ordinare, in virtù dell'art. 145 CC, misure più estese di quelle previste dagli art. 169 e segg. CC per la protezione dell'unione coniugale.
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Referenzen
Artikel: art. 145 CC