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Regesto

Azione di paternità volta all'ottenimento di prestazioni pecuniarie. Competenza. Diritto applicabile.
1. L'attore svizzero o straniero può, giusta l'art. 312 cpv. 1 CC, convenire lo straniero domiciliato all'estero al proprio domicilio svizzero (consid. 2 e 3; conferma della giurisprudenza).
2. Il primo domicilio del figlio naturale si trova alla sede dell'autorità tutoria che, in virtù dell'art. 311 CC, gli ha assegnato un curatore (consid. 4 e 5; cambiamento della giurisprudenza).
3. Il curatore deve, di regola, essere nominato dall'autorità tutoria del domicilio della madre al momento della nascita. Se tuttavia la madre è una straniera minorenne, che abita e lavora in Svizzera, ma i cui genitori vivono all'estero, il curatore deve essere nominato dall'autorità tutoria di quel luogo della Svizzera ove la madre teneva, al momento della nascita, il centro delle sue relazioni personali, e ov'essa non poteva essere domiciliata per il solo fatto d'essere minorenne (consid. 6).
4. Se il figlio propone l'azione al foro del suo domicilio, determinato dalla sede dell'autorità tutoria, resta con ciò fissato anche il foro per l'azione della madre, e viceversa (foro della connessione; consid. 6 cpv. 3).
5. Il tribunale non deve esaminare se l'autorità tutoria che ha nominato il curatore era a ciò competente in ragione del luogo, secondo le circostanze della fattispecie (consid. 6, ultimo capoverso).
6. L'azione che un figlio austriaco avente la sua abituale dimora in Svizzera propone davanti a un tribunale svizzero contro un austriaco avente la sua abituale dimora in Austria vien giudicata secondo il diritto svizzero (art. 1 e 2 della Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli; consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 312 cpv. 1 CC, art. 311 CC