Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 6 e 49 cpv. 2 LPP: Graduazione dell'invalidità da parte delle istituzioni di previdenza; riserve per la copertura dei rischi di morte e invalidità.
- Di principio nella previdenza professionale obbligatoria la nozione di invalidità è uguale a quella dell'assicurazione invalidità. Nell'ambito della previdenza più estesa è data alle istituzioni di previdenza la facoltà di adottare nei loro statuti e regolamenti una nozione diversa; esse hanno la possibilità, nell'assicurazione obbligatoria, di estendere detta nozione ai sensi della LAI (consid. 4b).
- Se un'istituzione di previdenza si attiene alla definizione dell'assicurazione invalidità, essa è vincolata dalla graduazione operata dalla commissione dell'assicurazione invalidità, a meno che essa appaia manifestamente insostenibile (consid. 4c).
- Nell'assicurazione obbligatoria dei salariati in virtù della LPP, le istituzioni di previdenza non hanno il diritto di instaurare riserve a copertura dei rischi di morte e di invalidità; di contro tali riserve sono possibili nell'ambito della previdenza più estesa (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 6 e 49 cpv. 2 LPP