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Regesto

Art. 89 cpv. 1 LTF; diritto di ricorso in caso di controversie patrimoniali in materia di rapporto di lavoro di diritto pubblico.
Se un ente pubblico in quanto tale, come datore di lavoro, dispone di un diritto di ricorso al Tribunale federale secondo la clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF, ciò non vale per un dipartimento cantonale, quand'anche abbia reso la decisione amministrativa oggetto della procedura di ricorso. Trattandosi di un'autorità cantonale sprovvista di ogni personalità giuridica, un dipartimento cantonale deve disporre di una delega esplicita che gli permetta di agire in nome dell'ente pubblico da cui dipende (per il Canton Ginevra: il Consiglio di Stato; consid. 3).

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Artikel: Art. 89 cpv. 1 LTF