Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 35 cpv. 4 LAI; art. 82 OAI; art. 71 ter cpv. 1 e 2 OAVS; art. 285a cpv. 3 CC; pagamento arretrato di una rendita completiva per i figli; versamento a un terzo.
Nell'ambito di un pagamento arretrato di una rendita completiva per i figli, l'applicazione dell'art. 285a cpv. 3 CC, come pure dell'art. 71 ter cpv. 2 seconda frase OAVS, e pertanto la valutazione, se il genitore titolare della rendita principale si sia liberato dal suo obbligo di mantenimento, presuppone necessariamente che l'obbligo di mantenimento conformemente all'art. 276 cpv. 2 CC del genitore che non ha la custodia del figlio sia stato adempiuto con il contributo di mantenimento stabilito in via giudiziale o per contratto. In assenza di ciò, il versamento richiesto di un contributo di mantenimento al genitore che detiene la custodia del figlio non può essere dedotto dal pagamento arretrato della rendita completiva per figli in virtù dell'art. 82 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 71 ter cpv. 2 seconda frase OAVS (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 285a cpv. 3 CC, Art. 35 cpv. 4 LAI, art. 82 OAI, art. 276 cpv. 2 CC mehr...