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Regesto

Costituzione di un diritto reale di sporgenza (art. 674 cpv. 3 CC); comproprietà (art. 648 cpv. 2 CC).
1. Il titolare di una quota di comproprietà può chiedere la costituzione di un diritto reale di sporgenza (art. 674 cpv. 3 CC) solo a favore del fondo di cui è comproprietaro, e non esclusivamente a favore della propria quota (consid. 2a).
2. Un comproprietario può chiedere, da solo, la costituzione di un diritto reale a favore del fondo di cui è comproprietario unicamente se il diritto reale è costituito a titolo gratuito e non comporta alcuna obbligazione per gli altri comproprietari. Rimane nondimeno salva una disciplina diversa convenuta con l'accordo unanime dei comproprietari (consid. 2b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 674 cpv. 3 CC, art. 648 cpv. 2 CC