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Regesto

Notifica della rivendicazione di beni sequestrati e poi pignorati; tempestività (art. 107 cpv. 4 LEF).
L'obbligo di notificare tempestivamente la propria pretesa su beni sequestrati o pignorati incombe, in linea di principio, al terzo solo a partire dal momento in cui egli abbia avuto personalmente sufficiente conoscenza della misura d'esecuzione forzata (consid. 1b) e in cui sia inoltre accertato in modo definitivo, rispettivamente, che il sequestro è ammissibile o che i beni sono pignorabili (consid. 1c).
Non è dato un ritardo nella notificazione costitutivo di un abuso di diritto ove sia trascorso circa un mese dal momento in cui il terzo ha avuto conoscenza del sequestro e quello in cui l'ufficio ha voluto procedere al pignoramento o ha rilasciato un verbale di pignoramento menzionante l'assenza di beni, e il terzo abbia differito la notifica della sua pretesa sino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla pignorabilità dei beni in questione (consid. 3a).
I requisiti formali della notificazione sono adempiuti se il terzo trasmette all'ufficio delle esecuzioni copia di una lettera da lui indirizzata al creditore procedente con cui fa valere d'avere un diritto sui beni oggetto della misura di esecuzione forzata (consid. 3b).

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Referenzen

Artikel: art. 107 cpv. 4 LEF