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Regesto

Art. 39 cpv. 2 CL e art. 91 cpv. 4 LEF; delimitazione delle competenze fra gli organi di esecuzione e il giudice che ordina un pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo ai sensi della Convenzione di Lugano; obbligo di informazione di terzi.
In assenza di specifiche disposizioni nella decisione giudiziaria che ordina un pignoramento provvisorio, l'obbligo di informazione di terzi nasce quando sia tale decisione che la sentenza di exequatur sono diventate definitive (consid. 4).
Sono obbligati a fornire informazioni sul patrimonio del debitore unicamente i terzi - nella fattispecie avvocati - che detengono suoi beni o verso i quali egli vanta dei crediti (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 39 cpv. 2 CL, art. 91 cpv. 4 LEF